TRADUZIONI LEGALI ED ASSEVERAZIONI

  • Traduzione giurata
  • Asseverazione
  • Legalizzazione
  • Traduzione certificata
  • Apostille
  • Ambasciata e Consolato

Eseguiamo TRADUZIONI GIURATE e TRADUZIONI CERTIFICATE,

ASSEVERAZIONI, LEGALIZZAZIONI e APOSTILLE

di qualsiasi documento
tra cui: certificato di nascita, estratto di nascita, casellario giudiziale, carichi pendenti, patente

in tutte le lingue

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Traduzione giurata – Asseverazione

Cos’è l’asseverazione di un documento?

Le traduzioni giurate o asseverazioni, sono traduzioni che vengono rese ufficiali da un iter burocratico specifico, che attesta la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

Tale iter prevede il giuramento del testo, da parte del traduttore, davanti ad un pubblico ufficiale in tribunale o davanti al giudice di pace.

Il giuramento è convalidato dalla firma del traduttore e dell’autorità apposte entrambe su un verbale di giuramento, che verrà allegato al testo tradotto e all’originale unitamente all’apposizione di timbri e marche da bollo (tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge).

Il fascicolo cartaceo finale sarà composto da:
– documento originale o copia autenticata
– documento tradotto
– verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal pubblico ufficiale

L’asseverazione del documento tradotto quindi non fa altro che convalidare la perfetta conformità con il testo originale, conservando lo stesso valore legale del documento originale.

La presenza fisica del richiedente o dell’intestatario durante il giuramento del documento non è necessaria.

Quando serve l’asseverazione?

L’asseverazione è necessaria quando il documento e la sua traduzione devono essere presentati ad enti pubblici, governativi, statali ed utilizzati per scopi amministrativi, governativi o giudiziari.

Vengono generalmente asseverati documenti come:

  • Certificato di nascita
  • Estratto di nascita
  • Certificato di matrimonio
  • Certificato di divorzio
  • Casellario giudiziale
  • Certificato dei carichi pendenti
  • Titolo di studio, certificato di laurea, diplomi e master universitari
  • Documenti per la richiesta della cittadinanza
  • Patente di guida per cittadini extraeuropei
  • Libretti di circolazione automobilistici

Traduzioni certificate

Cos’è la traduzione certificata

La traduzione certificata è una dichiarazione del traduttore allegata alla traduzione, chiamata anche Certificato di Accuratezza (CTA). Questo documento attesta che il lavoro è stato svolto con la dovuta diligenza ed in piena consapevolezza delle finalità del testo.
Non gli si può attribuire un valore legale, ma a seconda del tipo di atto da stipulare, l’autocertificazione può essere congruente con le finalità richieste e coerente all’ambito nel quale è nato l’atto tradotto.

Quando serve la traduzione certificata?

In caso invece di rapporti tra soggetti privati ed ordinati dal diritto privato, l’autocertificazione del traduttore è lo strumento più appropriato ed adeguato.

Mi chiedono la traduzione certificata di un documento e non l’asseverazione come faccio?

All’estero viene genericamente chiesta la traduzione certificata perchè esiste il “traduttore certificato”, ovvero una figura professionale iscritta ad un albo e la sua traduzione ha immediatamente valore legale.
In Italia non funziona così! Questa figura professionale non esiste!

In Italia ai sensi della legge 4 del 2013 sulla liberalizzazione delle professioni, il traduttore può esercitare liberamente l’attività senza l’iscrizione ad un albo di categoria.  Pertanto richiedere una traduzione certificata al traduttore italiano, non attribuisce di per sé valore legale al testo ed esso non può essere utilizzato per fini pubblici, governativi, istituzionali, amministrativi ecc..

Come detto poco sopra, solo l’iter di asseverazione garantisce questa ufficialità.

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Legalizzazione

Cos’è la legalizzazione di un documento?

È il procedimento attraverso il quale viene autenticata la firma del pubblico ufficiale che è stata apposta su un documento. Questa ulteriore convalida di firma serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati (non ha nulla a che fare con il contenuto dell’atto).
Tale autentica serve affinché un atto pubblico abbia valore all’estero, o in Italia qualora l’atto provenga da un’autorità estera.

Nel caso di una traduzione, la legalizzazione consiste nella verifica della validità legale della firma del cancelliere o del pubblico ufficiale che l’ha asseverata, in modo che il suo valore legale sia riconosciuto anche all’estero.

Esistono due procedure di legalizzazione in base al paese di destinazione che riceverà il documento:

Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961: La legalizzazione viene semplificata con la formalità dell’Apostille.
Questa procedura prevede l’impiego di un timbro speciale, utilizzato per attestare l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità che ha firmato il verbale al momento dell’asseverazione.
È possibile leggere il testo in lingua italiana della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Di seguito il collegamento al sito dell’Aja contente l’elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura della apostille.

Stato NON aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961: procedura di doppia legalizzazione, da effettuarsi prima in procura, poi sarà necessario recarsi con il documento presso il consolato del paese non aderente agli accordi.

Per ulteriori informazioni puoi anche consultare il seguente articolo: Legalizzazione e Apostille di un documento

Legalizzazione per i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja:

esiste una procedura di legalizzazione semplificata chiamata Apostille.

Procedura:

  • Traduzione e asseverazione in Tribunale
  • Legalizzazione della traduzione asseverata presso la Procura

I tempi di ritiro sono circa 2 – 3 giorni lavorativi

Legalizzazione per i paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja:

la procedura è più complessa e prevede anche la legalizzazione consolare

Procedura:

  • Traduzione e asseverazione in Tribunale
  • Legalizzazione della firma del cancelliere in Procura
  • Legalizzazione in Consolato

Per ogni consolato variano costi, tempi e procedure seguite.

* Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia:

Albania – Andorra – Antigua and Barbuda – Argentina – Armenia – Australia – Austria – Azerbaijan – Bahamas – Barbados – Belarus – Belgium – Belize – Bosnia and Herzegovina – Botswana – Brunei – Darussalam – Bulgaria – Capo Verde – China (Hong Kong) – China (Macao) – Cyprus – Colombia – Costa Rica – Croatia – South Korea – Denmark – Dominica – Ecuador – El Salvador – Estonia – Russian Federation – Fiji – Finland – France – Georgia – Germany – Japan – Great Britain – Greece – Grenada – Honduras – India – Ireland – Iceland – Cook Islands – Marshall Islands – Israel – Italy – Kazakhstan – Kyrgyzstan – Lesotho – Latvia – Liberia – Liechtenstein – Lithuania – Luxembourg – Macedonia – Malawi – Malta – Mauritius – Mexico – Moldova – Monaco – Mongolia – Montenegro – Namibia – New Zealand – Niue – Norway – Oman – Panama – the Netherlands – Peru – Poland – Portugal – Czech Republic – Dominican Republic – Romania – Saint Kitts and Nevis – Saint Lucia – Saint Vincent and the Grenadines – Samoa – San Marino – Sao Tome and Principe – Serbia – Seychelles – Slovakia – Slovenia – Spain – South Africa – Suriname – Sweden – Switzerland – Swaziland – Tonga – Trinidad and Tobago – Turkey – Ukraine – Hungary – USA – Vanuatu – Venezuela